Termini e condizioni di vendita di un sito di e-commerce 29 gennaio 2014 di Iacopo Chianese in Diritto di InternetL’ultimo capitolo della guida legale in 5 mosse per blogger e siti di e-commerce è dedicato alla gestione degli aspetti commerciali di un’attività basata su internet ed in particolare all’esplorazione di alcuni accorgimenti necessari a proteggere l’impresa e la sua clientela.Un sito di e-commerce non è concettualmente diverso da ogni altro negozio fisico: il negoziante acquista la merce dai fornitori che poi provvede a vendere agli utenti finali. La vendita su internet presenta tuttavia alcune peculiarità che la rendono più delicata da gestire e che necessitano di essere prese seriamente in considerazione da parte del titolare dell’attività. Mentre infatti non vi è dubbio che l’acquisto di una maglietta in un negozio fisico di Milano (o qualsiasi altra città italiana) sia regolato dalle norme in tema di vendita dettate dalla legge italiana, altrettanto non può dirsi per il caso in cui la stessa maglietta sia acquistata attraverso in sito internet.Per questo ed altri motivi che esamineremo di seguito è fondamentale che sul sito di e-commerce siano presenti dei termini e condizioni di vendita correttamente strutturati. Visibilità dei termini e condizioni di vendita Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti (nel nostro caso dal titolare del sito di e-commerce) sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza utilizzando l’ordinaria diligenza. I termini e condizioni di vendita devono quindi essere chiaramente visibili da parte degli utenti del sito: in mancanza essi non saranno opponibili all’acquirente che sollevi obiezioni al riguardo, con evidenti effetti negativi per l’attività commerciale. Come già detto per quanto riguarda l’informativa sulla privacy nel quarto capitolo della guida è opportuno che le condizioni di vendita siano ben visibili nel momento in cui l’utente invia l’ordine sul sito e devono preferibilmente essere salvate nel database insieme agli altri dati in modo da poter provare senza tema di smentita l’accettazione integrale da parte del cliente.Cosa deve essere contenuto nei termini e condizioni di vendita? Una volta appurato che i termini e condizioni di vendita devono inderogabilmente essere presenti e ben visibili su ogni sito di e-commerce occorre chiedersi quale debba essere il loro contenuto minimo. La legge applicabile al contratto di vendita Il primo punto da prendere in considerazione è la legge applicabile al contratto di vendita concluso su internet. La materia è regolata, almeno nell’ambito dell’Unione Europea, dal regolamento n. 593/2008 che prevede: Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa. Se la legge scelta è quella di un paese diverso da quello con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, le disposizioni di quest’ultima legge devono essere rispettate. Se il contratto si collega a uno o più Stati membri, la legge applicabile scelta, diversa da quella di uno Stato membro, non deve essere in contraddizione con le disposizioni del diritto dell’Unione. La legge applicabile al contratto è quindi quella liberamente scelta dalle parti. Alla scelta della legge applicabile consegue normalmente l’individuazione del giudice competente a giudicare delle controversie. Nel caso di commercio elettronico occorre tuttavia tenere presente anche quanto disposto dal codice del consumo (D.Lgs n. 206/2005) che considera come clausola vessatoria lo stabilire una sede giudiziaria competente a giudicare le eventuali controversie diversa da quella del luogo di domicilio o residenza del consumatore. E’ quindi necessario e di fondamentale importanza che questo aspetto sia espressamente regolamentato nei termini e condizioni di vendita presenti sul sito di e-commerce al fine di evitare contestazioni. Il luogo di conclusione del contratto Secondo l’art. 1326 del codice civile il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Il contratto è quindi concluso nel luogo dove si trova il proponente nel momento in cui ha conoscenza dell’accettazione. Il luogo di conclusione del contratto è di fondamentale importanza perché consente di individuare (in mancanza di altre pattuizioni) la legge applicabile nonché di stabilire quale sia il giudice competente a decidere delle controversie. Nel caso di commercio elettronico non è sempre agevole stabilire il luogo di conclusione del contratto perché non vi è, nei fatti, certezza sul luogo ove si trova il proponente. Nel corso del tempo sono state elaborate varie teorie: il contratto è concluso nel luogo ove è la sede dichiarata dal proponente il contratto è concluso nel luogo dove il proponente ha conoscenza dell’accettazione (per esempio su un treno mentre controlla l’email sullo smartphone) il contratto è concluso nel luogo dove si trova il server su cui gira il sito internet Per quanto sopra esposto è opportuno che i termini e condizioni di vendita presenti sul sito chiariscano dove e quando debba intendersi concluso il contratto di vendita. Diritto di recesso e modalità di restituzione della merce Attualmente l’art. 64 del codice del consumo prevede che nei i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo nel termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto. La norma in questione è tuttavia destinata ad essere sostituita quando si sarà concluso il recepimento della direttiva comunitaria 2011/83/UE che prevede l’estensione del periodo di ripensamento da 10 a 14 giorni nonché l’obbligo per il venditore di informare adeguatamente il consumatore dei suoi diritti in tema di recesso (leggi l’articolo completo al riguardo). In caso di omessa informazione il diritto di recesso potrà essere esercitato per 12 mesi dall’acquisto. Oltre all’informativa sul diritto di recesso è opportuno specificare le modalità di restituzione della merce. Clausole vessatorie Si definiscono clausole vessatorie quelle condizioni unilateralmente predisposte che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscano a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Questo genere di clausole può essere contenuto nei termini e condizioni di vendita ma, come recita l’art. 1341c.c., non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto. La legge richiede quindi un’accettazione separata ed ulteriore di queste clausole rispetto a quella generale. In concreto sul sito internet dovrà essere presenta un’apposita casella di spunta per ognuna delle clausole di questo tipo. Altro I termini e condizioni di vendita possono contenere una moltitudine di previsioni che non è possibile esaminare integralmente in questa sede e devono essere ponderati caso per caso con l’assistenza di un legale. Modificare i termini e condizioni di vendita E’ possibile che nel corso del tempo sorga la necessità di modificare i termini e condizioni di vendita originariamente predisposti. Tale operazione è possibile e perfettamente lecita ma precisare che la modifica avrà effetto solo per il futuro e le vendite concluse in precedenza rimarranno soggette ai termini e condizioni validi al momento della conclusione del contratto.